STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE


Art. 1.
Il CpaP è un organismo ecclesiale che ha il compito di promuovere le attività e le iniziative pastorali della parrocchia, facendole oggetto di riflessione preparatoria, di progettazione, di verifica.

Art. 2. Il CpaP dura in carica 5 anni.

Art. 3. Il CpaP è composto:
– dal Parroco come Presidente;
– dai vicari parrocchiali
– dal sagrestano e custode del santuario
– da un rappresentante per ogni gruppo parrocchiale
– da fedeli scelti dal parroco

Art. 4. Ai membri del CpaP possono essere chiamati solo i fedeli che sono in piena comunione con la Chiesa, che si distinguono per sicurezza di fede, per coerenza di vita cristiana, per prudenza e capacità di collaborazione pastorale e che abbiano compiuto 18 anni.

Art. 5. Il numero complessivo dei membri non può essere inferiore a 7 né superiore a 35.

Art. 6. Tutti i membri sono nominati dal Parroco.

Art. 7. Il CpaP è convocato dal Parroco in seduta ordinaria almeno quattro volte all’anno, in seduta straordinaria su richiesta del Parroco o di un terzo dei componenti del CpaP.

Art. 8. Nel suo compito di Presidente del Consiglio, Il Parroco si avvale di un segretario da lui scelto e nominato tra i membri del Consiglio.
È compito del segretario curare a nome del presidente i rapporti con i membri, stendere i verbali del Consiglio, conservare in luogo adatto gli atti e i documenti.

Art. 9. I membri del CPaP cessano dal loro incarico per dimissione accettata dal Parroco o per decadimento dell’Ufficio, quando vi appartengono a questo titolo.

Art. 10. In caso di nomina di un nuovo parroco, il Consiglio permane nelle sue funzioni ancora un anno, al termine del quale decade. Ogni membro decade dal Consiglio quando viene meno la sua rappresentanza del gruppo per cui ne fa parte.


Art. 11. Lo Statuto parrocchiale è redatto dal Parroco con la collaborazione del Vicario Locale, il quale lo presenterà all’Ordinario per la verifica dell’adempimento delle norme generali e diocesane, e per l’approvazione definitiva che lo renderà obbligatorio.
Per il cambiamento di parte o di tutto lo Statuto parrocchiale si seguirà lo stesso procedimento.

Art. 12. La redazione di un eventuale Regolamento circa le norme di conduzione di lavori del Consiglio è affidata al Parroco in collaborazione con il Vicario Locale udito il Consiglio medesimo.

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